Bonus Ristrutturazioni e Locazioni
- Taxfocus
- 9 giu
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Bonus ristrutturazioni al 50% anche se l’immobile viene successivamente locato: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 119/2026, ha fornito importanti chiarimenti in materia di bonus ristrutturazioni, confermando che la detrazione maggiorata del 50 per cento resta valida anche nel caso in cui l’immobile venga successivamente concesso in locazione.
Il principio affermato dall’Amministrazione finanziaria è particolarmente rilevante per tutti i contribuenti che effettuano lavori di recupero edilizio su immobili destinati ad abitazione principale ma che, per esigenze personali o lavorative, potrebbero successivamente trasferire la residenza o concedere l’immobile in affitto.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
La vicenda riguarda un appartenente alle Forze Armate che, insieme alla moglie, ha acquistato nel gennaio 2026 un’abitazione usufruendo delle agevolazioni “prima casa”.
Successivamente sono stati avviati lavori di ristrutturazione agevolati ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR.
Il contribuente ha precisato che:
al termine dei lavori l’immobile sarebbe stato destinato ad abitazione principale del nucleo familiare;
a partire dal mese di giugno 2026 sarebbe però stato trasferito d’autorità presso altra sede per circa due anni;
durante tale periodo l’immobile sarebbe stato concesso in locazione.
Da qui il dubbio interpretativo: la successiva locazione dell’immobile comporta la perdita della detrazione maggiorata del 50 per cento?
Quando spetta la detrazione del 50%
L’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026, prevede per gli anni 2025 e 2026:
una detrazione del 36 per cento per gli interventi di recupero edilizio;
una detrazione maggiorata del 50 per cento per gli immobili destinati ad abitazione principale.
L’aliquota maggiorata si applica quando:
il contribuente è proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile;
l’unità immobiliare viene destinata ad abitazione principale.
Sul punto, la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 aveva già chiarito che l’immobile non deve necessariamente essere abitazione principale all’inizio dei lavori.
È infatti sufficiente che tale destinazione venga acquisita al termine degli interventi.
Il concetto di abitazione principale
Per individuare la nozione di abitazione principale occorre fare riferimento all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
Secondo tale disposizione:
l’abitazione principale è quella nella quale il proprietario o i suoi familiari dimorano abitualmente.
L’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale costituisce però un elemento di fatto che potrà essere verificato dall’Amministrazione finanziaria in sede di eventuale controllo.
Pertanto il contribuente dovrà essere in grado di dimostrare:
la dimora abituale;
l’effettivo utilizzo dell’immobile quale abitazione principale al termine dei lavori;
la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
La successiva locazione non comporta la perdita del beneficio
Il chiarimento più importante contenuto nella risposta n. 119/2026 riguarda proprio la sorte della detrazione dopo il cambio di destinazione dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti confermato che:
una volta maturato il diritto alla detrazione maggiorata;
l’eventuale successiva perdita della destinazione ad abitazione principale non determina la decadenza dal beneficio.
Di conseguenza:
se al termine dei lavori l’immobile viene effettivamente adibito ad abitazione principale;
la successiva locazione dell’abitazione non fa perdere il diritto alla detrazione del 50 per cento.
Nel caso concreto, quindi, il trasferimento per motivi di servizio e la concessione in locazione dell’immobile durante il periodo di permanenza presso altra sede non incidono sull’agevolazione già maturata.
Nessuna agevolazione specifica per il personale delle Forze Armate
L’Agenzia ha inoltre precisato che:
né la Legge di Bilancio 2025;
né la Legge di Bilancio 2026;
prevedono deroghe particolari per il personale delle Forze Armate.
La valutazione deve quindi essere effettuata esclusivamente sulla base delle regole ordinarie previste per tutti i contribuenti.
Il beneficio fiscale, pertanto, non deriva dalla particolare qualifica del contribuente ma esclusivamente:
dalla corretta applicazione della normativa;
dalla sussistenza dei requisiti richiesti;
dalla concreta destinazione dell’immobile ad abitazione principale al termine dei lavori.
Fatture intestate ad un solo coniuge: come funziona la detrazione
La risposta affronta anche il tema della ripartizione della detrazione tra coniugi comproprietari.
Richiamando la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, l’Agenzia ribadisce che la detrazione può spettare anche al coniuge che:
non risulta intestatario delle fatture;
non compare nel bonifico parlante;
purché:
abbia effettivamente sostenuto la spesa;
sia titolare del diritto all’agevolazione.
In tali casi è necessario integrare la documentazione indicando:
il nominativo del soggetto che ha sostenuto l’onere;
la percentuale di spesa imputabile a ciascun contribuente.
L’integrazione documentale deve essere effettuata sin dal primo anno di utilizzo della detrazione, poiché non sarà successivamente possibile modificare la ripartizione delle quote tra gli aventi diritto.
L’importanza della documentazione
La risposta dell’Agenzia conferma ancora una volta la centralità della documentazione nelle agevolazioni edilizie.
Ai fini del mantenimento del beneficio risultano fondamentali:
corretta intestazione delle fatture;
utilizzo del bonifico parlante;
dimostrazione dell’effettivo sostenimento della spesa;
prova della destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
Eventuali verifiche dell’Amministrazione finanziaria potranno infatti concentrarsi proprio sulla concreta sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa.
Considerazioni finali
Con la risposta n. 119/2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento favorevole ai contribuenti, confermando che il bonus ristrutturazioni nella misura maggiorata del 50 per cento non viene perso qualora l’immobile, dopo essere stato destinato ad abitazione principale al termine dei lavori, venga successivamente concesso in locazione.
Il principio affermato assume particolare rilevanza pratica soprattutto per:
lavoratori trasferiti;
appartenenti alle Forze Armate;
contribuenti soggetti a mobilità lavorativa;
nuclei familiari che modificano successivamente le proprie esigenze abitative.
Resta comunque essenziale poter dimostrare, in caso di controllo:
l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale;
il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa fiscale;
la corretta gestione documentale delle spese sostenute.
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