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Decreto fiscale 2026: cambia la base imponibile IVA nelle permute


Con la conversione del D.L. n. 38/2026 nella Legge n. 88/2026, il legislatore interviene nuovamente sull'art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, modificando i criteri di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni di permuta.

Il nuovo criterio

La principale novità consiste nell'abbandono del criterio basato esclusivamente sui costi sostenuti dalle parti.

Per le operazioni permutative, la base imponibile IVA è ora rappresentata dal valore monetario attribuito ai beni o ai servizi nel contratto, cioè dal corrispettivo concordato tra le parti.

Il legislatore introduce tuttavia una tutela antielusiva: il valore contrattuale non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi direttamente riferibili ai beni ceduti o ai servizi prestati, determinati al momento di effettuazione dell'operazione.

In sostanza:

  • prevale il valore pattuito nel contratto;

  • rimane un limite minimo rappresentato dai costi sostenuti.

Perché è stata modificata la norma

La precedente formulazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, aveva sostituito il tradizionale criterio del valore normale con quello del costo di produzione o di acquisto.

L'intervento nasceva dalle osservazioni della Commissione europea, secondo cui il riferimento generalizzato al valore normale risultava incompatibile con la Direttiva IVA 2006/112/CE, salvo specifiche eccezioni.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha infatti ribadito in più occasioni che la base imponibile deve coincidere con il corrispettivo effettivamente percepito, ossia con il valore soggettivo attribuito dalle parti allo scambio e non con un valore determinato secondo criteri oggettivi.

Il principio europeo

La giurisprudenza europea ha chiarito che una permuta è, a tutti gli effetti, un'operazione a titolo oneroso.

Il fatto che il corrispettivo sia costituito da un altro bene o da un servizio, anziché da una somma di denaro, non modifica la natura dell'operazione.

Di conseguenza, la base imponibile IVA deve essere determinata in base al valore economico realmente attribuito dalle parti allo scambio, purché tale valore sia esprimibile in termini monetari.

Questo principio è stato confermato, tra le altre, dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'8 maggio 2024 (causa C-241/23).

Il ruolo dei costi

Pur privilegiando il valore contrattuale, la nuova disciplina stabilisce che esso non possa essere inferiore ai costi direttamente imputabili ai beni o ai servizi oggetto della permuta.

Secondo Assonime (Circolare n. 16/2026), nel calcolo devono essere considerati esclusivamente i costi direttamente riferibili all'operazione, mentre restano esclusi:

  • spese generali;

  • costi amministrativi;

  • costi relativi ai beni strumentali utilizzati nell'attività d'impresa;

  • altri costi indiretti.

Inoltre, qualora sia previsto un conguaglio in denaro per compensare la differenza di valore tra le prestazioni, esso confluisce nella base imponibile dell'operazione avente valore maggiore.

Regime transitorio

La legge disciplina anche il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

In particolare:

  • per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, trova applicazione il nuovo criterio del valore contrattuale con limite minimo rappresentato dai costi;

  • sono fatti salvi i comportamenti adottati dal 1° gennaio al 23 maggio 2026 secondo il criterio del costo previsto dalla Legge di Bilancio;

  • per i contratti conclusi prima del 1° gennaio 2026, restano validi i comportamenti basati sul criterio del valore normale almeno fino al 23 maggio 2026; secondo Assonime tale criterio potrebbe continuare ad applicarsi anche successivamente per tali contratti;

  • non sono ammessi rimborsi IVA né rettifiche dell'imposta già liquidata.

Conclusioni

La riforma riallinea la normativa italiana ai principi europei, riportando al centro della determinazione della base imponibile il valore economico concordato dalle parti.

Il sistema mantiene comunque una soglia minima fondata sui costi direttamente sostenuti, con l'obiettivo di evitare sottovalutazioni artificiose delle operazioni.

Per imprese e professionisti sarà quindi fondamentale prestare particolare attenzione alla corretta determinazione del valore contrattuale nelle operazioni di permuta, documentando adeguatamente i criteri utilizzati, così da ridurre il rischio di contestazioni in sede di controllo fiscale.

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