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Buoni Pasto: trattamento fiscale e motivi e casistiche

Quando spettano in caso di malattia, permessi e maternità

I buoni pasto rappresentano uno degli strumenti di welfare aziendale più diffusi nel panorama lavoristico italiano. La loro funzione principale è quella di garantire al dipendente un servizio sostitutivo di mensa, attraverso voucher cartacei o elettronici utilizzabili presso esercizi convenzionati.

Uno dei temi maggiormente discussi riguarda però il diritto del lavoratore a percepire i buoni pasto durante periodi di assenza dal lavoro, quali malattia, maternità, permessi retribuiti, ferie o smart working.

La questione assume particolare rilevanza poiché il buono pasto non costituisce automaticamente una componente fissa della retribuzione, ma un beneficio collegato alle modalità concrete della prestazione lavorativa.

Natura giuridica dei buoni pasto

Dal punto di vista normativo, i buoni pasto sono disciplinati principalmente:

  • dall’art. 51 del TUIR;

  • dal D.M. 7 giugno 2017;

  • dalla contrattazione collettiva;

  • dai regolamenti aziendali.

La giurisprudenza prevalente considera il buono pasto non come elemento ordinario della retribuzione, bensì come prestazione assistenziale o misura di welfare collegata alla presenza lavorativa.

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il diritto ai ticket restaurant non deriva automaticamente dal rapporto di lavoro subordinato, ma dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione e dalle previsioni contenute nei contratti collettivi o nei regolamenti aziendali.

Ne consegue che il lavoratore non ha un diritto automatico e generalizzato ai buoni pasto in tutte le giornate retribuite.

Buoni pasto e assenza per malattia

In caso di malattia, il principio generale è che i buoni pasto non spettano durante le giornate di assenza dal lavoro.

La ragione è legata alla funzione stessa del ticket, che nasce quale servizio sostitutivo della mensa per il dipendente che presta effettivamente attività lavorativa.

In assenza della prestazione:

  • viene meno la finalità del beneficio;

  • il trattamento economico è sostituito dall’indennità di malattia;

  • il ticket non assume automaticamente natura retributiva.

La giurisprudenza ha più volte confermato che l’erogazione dei buoni pasto può essere esclusa durante la malattia, salvo diverse disposizioni contenute:

  • nel CCNL applicato;

  • negli accordi aziendali;

  • nei regolamenti interni;

  • nelle prassi consolidate.

In alcune realtà aziendali, infatti, il datore di lavoro riconosce il ticket anche durante determinate assenze retribuite, ampliando il trattamento di welfare rispetto ai minimi previsti.

Permessi retribuiti e ticket restaurant

La situazione è più articolata per quanto riguarda i permessi retribuiti.

Permessi brevi o parziali

Qualora il lavoratore svolga comunque attività lavorativa nella giornata, il buono pasto può spettare se:

  • viene raggiunto il minimo orario previsto dal regolamento aziendale;

  • la presenza lavorativa copre la fascia pranzo;

  • il contratto collettivo collega il ticket alla sola presenza giornaliera.

In molte aziende il beneficio viene riconosciuto al superamento di una determinata soglia oraria, spesso pari a sei ore giornaliere.

Permessi Legge 104/1992

Per i permessi previsti dalla Legge 104, la spettanza dipende dalle modalità di fruizione.

Se il permesso copre l’intera giornata lavorativa, generalmente il buono pasto non viene riconosciuto.

Qualora invece il dipendente lavori per parte della giornata, il ticket può continuare a spettare in presenza dei requisiti minimi previsti dalla disciplina aziendale.

Permessi sindacali e assemblee

Anche in questi casi assume rilievo il principio della presenza effettiva.

La disciplina concreta dipende:

  • dal contratto collettivo;

  • dagli accordi aziendali;

  • dalle policy interne del datore di lavoro.

Buoni pasto durante maternità e congedi

Congedo di maternità obbligatorio

Durante il congedo obbligatorio di maternità, in linea generale, i buoni pasto non spettano.

Anche in questo caso:

  • manca la prestazione lavorativa;

  • il trattamento economico è sostituito dall’indennità INPS;

  • il ticket mantiene funzione sostitutiva del servizio mensa.

La Cassazione ha chiarito che il buono pasto non costituisce automaticamente retribuzione ordinaria utile a tutti gli effetti previdenziali e risarcitori.

Congedo parentale

Nel congedo parentale valgono principi analoghi:

  • sospensione dell’attività lavorativa;

  • assenza della prestazione;

  • mancata maturazione del diritto ai ticket salvo disposizioni più favorevoli.

Riposi per allattamento

Diversa può essere la situazione dei riposi giornalieri per allattamento.

Se la lavoratrice presta comunque attività lavorativa per una parte significativa della giornata, il buono pasto può spettare secondo i criteri ordinari previsti dall’azienda.

Anche in questo caso assumono rilievo:

  • l’orario effettivamente svolto;

  • la presenza minima richiesta;

  • la disciplina collettiva applicata.

Smart working e diritto ai buoni pasto

Tema particolarmente attuale riguarda il lavoro agile.

La normativa sullo smart working non impone automaticamente l’erogazione dei buoni pasto, ma non ne prevede neppure l’esclusione.

Molte aziende hanno continuato a riconoscere il ticket anche durante il lavoro agile, ritenendo che:

  • la prestazione lavorativa sia comunque resa;

  • permanga l’esigenza del pasto;

  • non vi siano sostanziali differenze rispetto al lavoro in presenza.

Altre imprese, invece, hanno limitato il beneficio ai soli lavoratori presenti fisicamente in sede.

Anche in questo caso risultano decisive:

  • le policy aziendali;

  • la contrattazione collettiva;

  • gli accordi individuali di smart working.

Il ruolo centrale della contrattazione collettiva

L’elemento fondamentale resta il contratto collettivo applicato.

Infatti il CCNL può:

  • prevedere il diritto ai buoni pasto;

  • stabilire requisiti minimi di presenza;

  • disciplinare le assenze rilevanti;

  • ampliare i casi di spettanza del beneficio.

Anche i regolamenti aziendali assumono un ruolo decisivo, soprattutto nelle imprese strutturate e nei gruppi societari.

Per questo motivo ogni valutazione deve essere effettuata caso per caso, analizzando concretamente:

  • il contratto applicato;

  • il regolamento interno;

  • le prassi aziendali;

  • l’organizzazione dell’orario di lavoro.

Aspetti fiscali dei buoni pasto

Dal punto di vista fiscale, l’art. 51 del TUIR prevede specifiche soglie di esenzione per i ticket restaurant.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, i limiti attualmente applicabili sono:

  • fino a 10 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici;

  • fino a 4 euro giornalieri per quelli cartacei.

Entro tali soglie:

  • il valore non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente;

  • non è soggetto a imposizione fiscale e contributiva.

Qualora il valore del ticket superi il limite previsto dalla normativa, soltanto la parte eccedente diventa imponibile ai fini fiscali e previdenziali.

L’innalzamento della soglia di esenzione per i ticket elettronici conferma la crescente centralità dei buoni pasto nell’ambito delle politiche di welfare aziendale e degli strumenti di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori.

Considerazioni finali

I buoni pasto non costituiscono automaticamente una componente fissa della retribuzione, ma un beneficio generalmente collegato all’effettiva prestazione lavorativa.

Per tale motivo, in caso di:

  • malattia;

  • maternità;

  • congedi;

  • assenze giornaliere complete;

il diritto ai ticket è normalmente escluso, salvo previsioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi o nei regolamenti aziendali.

Diversamente, nei casi di:

  • permessi parziali;

  • allattamento;

  • smart working;

  • presenza lavorativa ridotta;

la spettanza deve essere valutata concretamente sulla base dell’orario effettivamente svolto e delle policy applicabili.

La corretta gestione dei buoni pasto assume oggi particolare importanza non solo sotto il profilo giuslavoristico, ma anche in termini fiscali, organizzativi e di welfare aziendale.

 
 
 

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