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IMU 2026: quando il versamento non è dovuto

  • Taxfocus
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 3 min


Tutte le esenzioni previste dalla normativa vigente

Con l’avvicinarsi della scadenza dell’acconto IMU 2026, fissata al 16 giugno, assume particolare rilevanza l’analisi delle ipotesi in cui il tributo non risulta dovuto.

La disciplina vigente, contenuta principalmente nella Legge n. 160/2019, individua infatti numerose fattispecie di esenzione collegate alla natura dell’immobile, alla destinazione d’uso oppure a situazioni straordinarie quali occupazioni abusive o eventi calamitosi.

Le agevolazioni riguardano sia fabbricati sia terreni agricoli e, in alcuni casi, operano soltanto per il periodo durante il quale sussistono le condizioni previste dalla legge.

Le esenzioni ordinarie per gli immobili

L’articolo 1, comma 759, della Legge n. 160/2019 stabilisce che determinate categorie di immobili sono escluse dall’applicazione dell’IMU.

Tra queste rientrano innanzitutto gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai consorzi tra enti territoriali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, purché destinati esclusivamente allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali e ubicati nel territorio di competenza dell’ente proprietario.

L’esenzione riguarda inoltre i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, nonché gli immobili destinati a finalità culturali ai sensi dell’articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973.

Restano esclusi dal pagamento dell’imposta anche gli edifici destinati esclusivamente all’esercizio del culto, comprese le relative pertinenze, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 8 e 19 della Costituzione.

La normativa riconosce inoltre l’esenzione agli immobili appartenenti alla Santa Sede individuati dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929, recepito dalla Legge n. 810/1929, nonché agli immobili di Stati esteri e organizzazioni internazionali quando specifici accordi internazionali prevedano il beneficio fiscale.

Enti non commerciali e attività sociali

L’IMU non è dovuta anche per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali, con esclusione dei partiti politici, a condizione che gli stessi siano utilizzati direttamente e in via esclusiva per attività svolte con modalità non commerciali.

L’esenzione interessa attività:

  • assistenziali;

  • previdenziali;

  • sanitarie;

  • didattiche;

  • ricettive;

  • culturali;

  • sportive;

  • ricreative;

  • religiose.

Tra le attività religiose rientrano anche quelle connesse al culto, alla formazione religiosa, alla missione pastorale e all’educazione cristiana.

Fabbricati merce e immobili dell’Accademia dei Lincei

Dal 2022 sono esenti dall’IMU i cosiddetti “fabbricati merce”, ossia gli immobili costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita, purché non locati e non utilizzati diversamente.

Dal 2023 il beneficio è stato esteso anche agli immobili appartenenti all’Accademia Nazionale dei Lincei, indipendentemente dall’utilizzo diretto per finalità istituzionali.

Immobili occupati abusivamente

Tra le più recenti ipotesi di esenzione rientrano gli immobili occupati abusivamente.

L’esenzione opera quando il proprietario abbia presentato denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o occupazione abusiva, oppure abbia avviato un’azione giudiziaria penale finalizzata alla liberazione dell’immobile.

In tali casi il legislatore ha riconosciuto l’assenza di una reale disponibilità del bene da parte del proprietario, escludendo pertanto l’obbligo di versamento dell’imposta.

Esenzione IMU per i terreni agricoli

La normativa prevede specifiche agevolazioni anche per i terreni agricoli.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, non è dovuta l’IMU sui terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, compresi i soggetti individuati dal D.Lgs. n. 99/2004 e le società agricole previste dalla medesima disciplina.

Restano inoltre esenti:

  • i terreni ubicati nei Comuni montani indicati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

  • i terreni situati nelle isole minori di cui all’allegato A della Legge n. 448/2001;

  • i terreni a destinazione agrosilvo-pastorale caratterizzati da proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Esenzioni straordinarie per eventi sismici

Accanto alle esenzioni ordinarie, il legislatore ha introdotto misure straordinarie a favore degli immobili colpiti da eventi calamitosi.

In particolare, risultano esenti gli immobili ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, purché i fabbricati siano stati distrutti oppure dichiarati inagibili, totalmente o parzialmente, mediante ordinanza sindacale di sgombero.

L’agevolazione permane fino alla definitiva ricostruzione o al ripristino dell’agibilità dell’immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Analoga esenzione è prevista per gli immobili a uso abitativo situati nelle Marche e in Umbria coinvolti dagli eventi sismici del 2022 e del 2023, qualora sia stata accertata l’inagibilità totale o parziale mediante apposito provvedimento comunale.

Considerazioni finali

Il sistema delle esenzioni IMU 2026 si presenta articolato e caratterizzato da numerose casistiche specifiche.

Per i contribuenti è quindi fondamentale verificare attentamente la presenza dei requisiti previsti dalla normativa, considerando che molte agevolazioni operano soltanto in presenza di precise condizioni soggettive e oggettive.

Una corretta valutazione preventiva consente non soltanto di evitare versamenti non dovuti, ma anche di ridurre il rischio di future contestazioni da parte degli enti locali.

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